Sei una persona giovane e non usi mai l’ascensore?
Ti chiedi come mai l’amministratore ti faccia pagare le spese condominiali per l’ascensore?
𝗖𝗛𝗜 𝗡𝗢𝗡 𝗨𝗦𝗔 𝗟’𝗔𝗦𝗖𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗘 𝗢 𝗟𝗘 𝗦𝗖𝗔𝗟𝗘 𝗡𝗘 𝗘’ 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗘𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢?
Secondo l’Art. 117 del Codice Civile, l’ascensore e le scale sono beni di «𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲» e quindi di proprietà di tutti i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi.
𝗖𝗛𝗜 𝗗𝗘𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗥𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗦𝗣𝗘𝗦𝗘 𝗗𝗜 𝗔𝗦𝗖𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗘 𝗘 𝗦𝗖𝗔𝗟𝗘?
Secondo la legge, tutti i condomini devono partecipare a tali esborsi secondo le 𝘁𝗮𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲𝘀𝗶𝗺𝗮𝗹𝗶 allegate al regolamento, a prescindere dal fatto che decidano di utilizzarle o meno.
Ciò che conta non è l’uso effettivo del bene comune ma quello potenziale.
Anche chi vive al primo piano e non utilizza l’ascensore (perchè fa le scale a piedi) deve partecipare alle spese in quanto potrebbe farne uso in un futuro prossimo.
𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗦𝗣𝗘𝗦𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗨𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗦𝗖𝗔𝗟𝗘 𝗘 𝗔𝗦𝗖𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗘
Se non vi sono deroghe nel 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲, tutti i condomini, secondo i propri millesimi, devono partecipare alle 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 (o sostituzione) di scale e ascensore.
La norma si riferisce solo alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale ma può essere applicabile anche all’ascensione già esistente.
La disposizione, in particolare, divide la spesa in due metà:
– alla ripartizione della prima metà si provvede in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano che delle scale si servono;
– alla ripartizione della seconda metà si provvede in misura proporzionale all’altezza di ciascuno degli stessi piani dal suolo.